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Dichiarazione di valore in loco – procedura di richiesta a partire dall’1 Settembre 2023

Declaratii de valoare in loco - Ambasada Italiei la BucurestiDal 1° settembre 2023 l’utenza potrà richiedere il rilascio della dichiarazione di valore dei titoli di studio esclusivamente tramite la piattaforma online Prenot@Mi.

Dal 28 agosto 2023 entrerà in funzione a Bucarest anche per le DICHIARAZIONI DI VALORE (incluse dichiarazioni INPS e dichiarazioni per anzianità lavorativa degli insegnanti) il portale Prenot@Mi, tramite il quale si potranno richiedere appuntamenti presso la Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a partire dal 01/09/2023.

ATTENZIONE:
Per poter effettuare una prenotazione è necessario seguire i seguenti passaggi:
1)REGISTRAZIONE
I richiedenti dovranno registrarsi sul portale

Dal 28 agosto 2023 entrerà in funzione a Bucarest anche per le DICHIARAZIONI DI VALORE (incluse dichiarazioni INPS e dichiarazioni per anzianità lavorativa degli insegnanti) il portale Prenot@Mi, tramite il quale si potranno richiedere appuntamenti presso la Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a partire dal 01/09/2023.

ATTENZIONE:
Per poter effettuare una prenotazione è necessario seguire i seguenti passaggi:
1)REGISTRAZIONE
I richiedenti dovranno registrarsi sul portale Prenot@Mi, inserendo:
a) DATI PERSONALI: nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) ACCOUNT: indirizzo email (verificare che sia scritto in modo corretto) e password;
c) CONTATTI: indirizzo di residenza, Stato e numero di telefono;
2)ATTIVAZIONE
Gli utenti riceveranno un’email con un link all’indirizzo di posta elettronica usato per la registrazione. Cliccando sul link sarà possibile attivare l’account di Prenot@Mi. In caso di mancata ricezione della mail in “posta in arrivo”, si raccomanda di controllare anche la cartella spam.
3)PRENOTAZIONE
Per effettuare la prenotazione occorre:
a) accedere al portale con le proprie credenziali (email e password);
b) selezionare “Prenota” e scegliere sul calendario il primo giorno disponibile (evidenziato in colore VERDE) a partire dal 01/09/2023;
c) cliccare sulla “fascia oraria” desiderata (es.: 09:30-12:30).
N.B. Ogni appuntamento deve corrispondere ad una richiesta di dichiarazione di valore per 1 singolo titolo di studio.
4)DELEGATI
Nel caso in cui le pratiche vengano presentate e ritirate da delegati, in fase di prenotazione sarà necessario allegare apposita delega del richiedente, corredata da un documento di identità valido del delegato).
IMPORTANTE: Se al momento della prenotazione compare il messaggio “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”, il sistema sta segnalando che tutti gli appuntamenti disponibili sono già stati prenotati.
Si prega quindi di riprovare nei giorni successivi.
Per maggiori dettagli, consultare il manuale: https://prenotami.esteri.it/

AMBASCIATA D’ITALIA IN BUCAREST

SITO WEB: www.ambbucarest.esteri.it e-mail: dv.bucarest@esteri.it Tel: +40 21 223 24 24
Ufficio Studi – Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest
Str. Arhitect Ion Mincu n. 12, settore 1
codice postale 011358 Bucarest ROMANIA


Clicca qui per scaricare il nuovo modulo di richiesta per la dichiarazione di valore

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Cittadinanza italiana per matrimonio e unione civile (documenti necessari)

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92 e successive modifiche.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

  • in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all’estero: tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
  • validità del matrimonio per l’ordinamento italiano e trascrizione dell’atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
  • assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;
  • assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
  • assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
  • conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).

Attualmente, i soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno.

Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato, denominato PORTALE SERVIZI, al seguente  url: https://www.interno.gov.it/servizi/servizi-line e, effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.

Al fine di facilitare l’individuazione della Rappresentanza diplomatico consolare competente territorialmente a ricevere l’istanza, all’indirizzo internet sopra indicato è presente un link di collegamento che consente all’utente -dopo aver selezionato lo Stato di residenza- di scegliere, tramite un menù a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l’intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.

L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016/1191, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l’esenzione della legalizzazione a condizione che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza):

1- Atto di nascita del Paese d’origine. Se il richiedente è nato in Romania potrà richiedere al Comune di nascita il rilascio dell’atto sul modello plurilingue ai sensi della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 in quanto la Romania ha aderito alla predetta Convenzione. In tal caso il documento non necessiterà né Apostille né traduzione in lingua italiana. Qualora l’atto di nascita non sia comunque rilasciato ai sensi della Convenzione di Vienna, sul documento dovrà essere apposta l’Apostille che va richiesta alla Prefettura competente per il luogo di rilascio dell’atto e la relativa traduzione del documento dovrà essere effettuata da un traduttore giurato la cui firma dovrà essere legalizzata da un notaio. Successivamente la traduzione dovrà essere apostillata presso la competente Camera Notarile.
Qualora il richiedente non sia nato in Romania o in Italia il richiedente dovrà contattare la nostra Rappresentanza competente per il luogo di nascita per conoscere le modalità delle procedure da seguire ai fini delle relative legalizzazioni/apostille dell’atto di nascita e della relativa traduzione in lingua italiana.
2- Certificato del casellario giudiziale del Paese d’origine e di tutti i Paesi dove il richiedente abbia vissuto dall’età di 14 anni. Si rammenta che la validità del certificato penale è di soli 6 mesi. In Romania il Certificato del Casellario Giudiziale viene rilasciato dalla Sezione di Polizia del luogo di nascita, residenza, o domicilio e deve essere apostillato dalla competente Prefettura, la relativa traduzione dovrà essere effettuata da un traduttore giurato la cui firma dovrà essere legalizzata da un notaio. Successivamente la traduzione dovrà essere apostillata presso la competente Camera Notarile. Anche gli eventuali certificati penali di altri Paesi, dove il richiedente abbia vissuto dall’età di 14 anni , dovranno essere muniti di relativa
traduzione in lingua italiana e legalizzati dalla locale Rappresentanza italiana a cui il richiedente dovrà rivolgersi anche per conoscere le modalità delle procedure da seguire. N. B. In caso il richiedente abbia vissuto in Italia, lo stesso non deve procurarsi il certificato del Casellario Giudiziale italiano in quanto il
programma lo produce direttamente.
3- Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.
4- Ricevuta di versamento del contributo di 250,00 euro mediante bonifico bancario sul conto corrente delle Poste italiane intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020 (POSTE ITALIANE).
Codice swift: BPPIITRRXXX. Causale: istanza cittadinanza.
Il contributo di euro 250,00 può essere versato anche tramite circuito Eurogiro sul conto corrente postale n. 809020, intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza, codice bic/swift: PIBPITRA. Causale del versamento: Istanza cittadinanza.
5- Si informa che, con il Decreto del 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 1 dicembre 2018, n. 132, che si applica anche alle istanze di cittadinanza presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992, a decorrere dal 4 dicembre 2018, il Ministero dell’Interno ha confermato, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza, la necessità di
un’adeguata conoscenza della lingua italiana
.
Per dimostrare tale conoscenza – richiesta al livello B1 del QCER – all’atto della presentazione dell’istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero, riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai predetti Ministeri: l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università per Stranieri di Siena, l’Università di Roma Tre e la Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell’atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato , essi dovranno produrne copia autenticata.
Possono essere accettati solo certificati di conoscenza della lingua italiana rilasciati in Romania dalle seguenti strutture scolastiche: Istituto Italiano di Cultura di Bucarest (BUCAREST), Università Ovidius
(COSTANTA), Comitato Dante Alighieri di Suceava (SUCEAVA), Liceul Teoretic “Jean Louis Calderon”
(TIMISOARA), Università dell’Ovest di Timisoara (TIMISOARA)
.
N.B.: I documenti di cui ai punti 1 e 2 con le relative traduzioni devono essere scansionati ed inseriti nel programma anche nelle loro parti relative alle eventuali legalizzazioni ivi apposte.

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  1. Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
  2. I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico

Per conoscere gli istituti di istruzione abilitati al rilascio della richiesta certificazione si invita a consultare la pagina web dedicata del portale della Italiana

Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico consolare che ha ricevuto l’istanza, per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che i seguenti atti: estratto dell’atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.

Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.

In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:

  • al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
  • al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero;
  • al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Si suggerisce, ad ogni buon fine, di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 – adottati ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) – dall’11 febbraio 2017 è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91/1992, anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano.

COSA FARE DOPO AVER INSERITO LA DOMANDA
Una volta che i richiedenti abbiano compilato l’istanza nel portale ed abbiano allegato i documenti, in precedenza indicati, successivamente saranno opportunamente contattati da questa Cancelleria Consolare che fisserà un appuntamento affinché si possa provvedere all’identificazione e, nei casi prescritti dalla legge, all’autentica della firma in calce alla domanda di richiesta di cittadinanza. Alla data dell’appuntamento fissato presso questa Cancelleria consolare, i richiedenti dovranno presentarsi a questo Ufficio muniti dei seguenti documenti:

1) originali dei predetti n. 5 documenti e delle relative traduzioni ove prevviste (atto di nascita, certificato/i del Casellario Giudiziale, ricevuta del versamento di 250 Euro, Certificato di conoscenza della lingua italiana);

2) passaporto/C.I. in corso di validità;

nel caso il richiedente abbia un nome diverso da quello di nascita (per es. acquisizione del cognome del marito a seguito di matrimonio) deve essere presentata anche la Dichiarazione del comune di nascita dalla quale risultino tutti i cambiamenti del cognome, con la relativa Apostille della competente Prefettura e la corrispondente traduzione in lingua italiana, anch’essa debitamente legalizzata con Apostille

Maggiori informazioni e istruzioni sono disponibili consultando il seguente collegamento:
https://cittadinanza.dlci.interno.it/sicitt/manuali

Fonte: Ambasciata d’Italia a Bucarest, Sezione consolare, Servizi Consolari, Cittadinanza

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Che documenti servono per la cittadinanza italiana?
Modalità di acquisto della cittadinanza italiana

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
  • l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
  • la possibilità di cittadinanza multipla;
  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.

La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi).

Acquisto della cittadinanza

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate :

  1. Cittadinanza per discendenza secondo il criterio dello ius sanguinis

L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.

Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.

Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli.

La legge del 1912, sebbene all’art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all’art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un’importante eccezione al principio dell’unicità della cittadinanza.

L’art. 7 della legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero.

Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555\1912.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:

– accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);
– accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
– comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale.
A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
– attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano.

2. Cittadinanza per matrimonio e unione civile

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92 e successive modifiche.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

  • in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all’estero: tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
  • validità del matrimonio per l’ordinamento italiano e trascrizione dell’atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
  • assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;
  • assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
  • assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
  • conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).

Attualmente, i soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno.

Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato, denominato PORTALE SERVIZI, al seguente  url: https://www.interno.gov.it/servizi/servizi-line e, effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.

Al fine di facilitare l’individuazione della Rappresentanza diplomatico consolare competente territorialmente a ricevere l’istanza, all’indirizzo internet sopra indicato è presente un link di collegamento che consente all’utente -dopo aver selezionato lo Stato di residenza- di scegliere, tramite un menù a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l’intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.

L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016/1191, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l’esenzione della legalizzazione a condizione che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza):

  1. estratto di nascita del paese di origine (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostillee traduzione) completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte  generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante.
  2. certificato penale del paese di origine, e di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostillee traduzione)
  3. ricevuta del versamento di 250 euro
  4. documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.
  5. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri.

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  1. Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
  2. I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico

Per conoscere gli istituti di istruzione abilitati al rilascio della richiesta certificazione si invita a consultare la pagina web dedicata del portale della Italiana

Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico consolare che ha ricevuto l’istanza, per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che i seguenti atti: estratto dell’atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.

Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.

In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:

  • al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
  • al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero;
  • al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Si suggerisce, ad ogni buon fine, di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 – adottati ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) – dall’11 febbraio 2017 è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91/1992, anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano.

3. Attribuzione della cittadinanza a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione nella minore età

Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;
b) adozione;
c) naturalizzazione del genitore.

a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione  

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).

b) Attribuzione della cittadinanza a seguito di adozione nella minore età

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.

c) Attribuzione della cittadinanza nella minore età a seguito della naturalizzazione dei genitori

Secondo l’art. 14 della legge 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.

L’acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:

il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore.

L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

4. Elezione della cittadinanza a seguito di riconoscimento della filiazione nella maggiore età

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una “elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:

– atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);
– atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;
– certificato di cittadinanza del genitore.

Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.

E’ da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.

5. Cittadinanza per beneficio di legge (art.4)

La fattispecie, regolata dall’art. 4 della legge n. 91/92, si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell’Interno.

6. Concessione della cittadinanza ex art.9 (tra cui servizio prestato alle dipendenze dello Stato)

L’art. 9 della legge contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

– 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;
– 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;
– 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9).

Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell’Interno.

Il secondo comma dell’art. 9 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L’avvio della procedura non richiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

La procedura prevede l’acquisto dei pareri degli Organismi di sicurezza e, per i residenti in Italia, della Prefettura del luogo di residenza.

E’ comunque necessario acquisire la dichiarazione di assenso dell’interessato all’acquisto della cittadinanza.

Anche in questa ipotesi di acquisto, il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l’interessato, ove residente all’estero, non presti, davanti all’Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall’art. 10 della legge.

Il conseguimento del nostro status civitatis decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

7. Attribuzione della cittadinanza iure soli come criterio residuale e suppletivo

Acquista la cittadinanza italiana:

– colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92);
– il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (art. 1, comma 2 legge n. 91/92).

8. Perdita della cittadinanza

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

Perde la cittadinanza automaticamente:

  1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);
  2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);
  3. l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92) .

9. Rinuncia alla cittadinanza

Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

  1. l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza(art. 3, comma 4 legge n. 91/92);
  2. il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92);
  3. il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:- atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

– certificato di cittadinanza italiana;
– documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
– documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta.

Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

10. Riacquisto della cittadinanza

  1. La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all’estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;
  2. Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che – in virtù del matrimonio – abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente.
  • Essa deve essere corredata della seguente documentazione:
  • -atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
  • -documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
  • -documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
  • -certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

11. Dichiarazione di mantenimento ininterrotto per la donna coniugata con cittadino straniero dal 1° gennaio 1948

Le donne che dopo il 1° gennaio 1948 abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino ai competenti uffici consolari la volontà di mantenerla, mediante una dichiarazione di possesso ininterrotto.

12. Riconoscimento della cittadinanza ex lege 379/2000 e ex lege 124/2006

1) alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n.379 (non più in vigore dal 20/12/2010):

La dichiarazione tesa a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della legge 379/2000 poteva essere resa entro il 20 dicembre 2010 davanti all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.

Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora il parere sia favorevole il Ministero dell’Interno rilascia un nulla osta al riconoscimento.

I requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:

– nascita e residenza dell’avo nei territori già appartenenti all’Impero austro-ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;
– emigrazione all’estero dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.

2) ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti ai sensi della Legge 8 marzo 2006, n.124, tuttora in vigore:

Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:

1 dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;

2 dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.

L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.

Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari

a. Soggetti destinatari dell’art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, sono allegati all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di attuale residenza;

d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;

e) certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947 – data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);

f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.). I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

b. Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di residenza attuale;

d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);

e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

f) ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.

13. Semplificazione amministrativa e costi

Si ricorda che alla luce degli artt. 43, comma 1, 46 e 47 del DPR 445/2000 (come novellato dalla legge 183/2011) e con i limiti di cui all’art. 3 del citato DPR, le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, in caso di istanze, di acquisto o di rinuncia della cittadinanza presentate da cittadini italiani, UE o extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia gli stessi non dovranno produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovranno semplicemente riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di 250. A decorrere dall’8 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di 300 Euro.

Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Cittadinanza

Energia elettrica meno cara per le Piccole e Medie Imprese

(segue un articolo pubblicato sul giornale romeno: “Evenimentul Zilei“)

L’Autorità Nazionale di regolamentazione nel settore dell’Energia (ANRE) valuta più scenari di riduzione del prezzo dell’elettricità a partire dal 1 luglio.  

“Uno di questi è quello di mantenere il prezzo dell’energia elettrica per i privati e di diminuirlo solamente per le aziende, il particolare per aiutare le piccole e medie imprese nel quadro della crisi”, dichiara il sig. Petru Lificiu, presidente dell’autorità. 

“Proviamo a trovare una soluzione per le PMI al fine di rilanciare la produzione. Analizziamo per constatare che conseguenze possono sorgere a seguito di una riduzione del prezzo anche per i privati. Non abbiamo ancora preso nessuna decisione”, afferma il sig. Lificiu. Secondo alcune fonti, la prima variante presa in considerazione dalla ANRE era quella di ridurre del 5% circa il prezzo dell’energia elettrica per tutti i consumatori a partire dal 1 luglio.  Con lo stesso fine di sostenere l’economia, il governo ha recentemente deciso che una parte dei grandi consumatori industriali, come i complessi chimici, possa acquistare per un periodo di cinque mesi, solo gas di produzione interna, attualmente due volte meno caro di quello importato. Allo stesso tempo, il prezzo del gas per i consumatori captive, in questo caso i privati, diminuirà di circa 5% a partire dal 1 luglio.

Autrice: Teodora Vasalca
Data: 16 giugno 2009
Fonte: www.evz.ro

Numero di telefono unico per i bambini scomparsi

(segue un articolo pubblicato sul giornale romeno: “Evenimentul Zilei“)

Iniziando da  oggi, è entrato in funzione il numero di telefono europeo unico – 116.000 – al quale si possono segnalare i casi di bambini scomparsi.

Così, la campagna per promuovere il numero viene lanciata oggi, in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, in dieci Paesi membri dell’UE, tra i quali anche la Romania, così attuando una decisione della Commissione Europea, rilasciata su questo argomento nel febbraio 2007.  Insieme alla Romania, gli altri paesi ove il numero è applicabile sono: Belgio, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Polonia, Slovacchia, Portogallo e Olanda. Digitando 116.000, i cittadini che si trovano in uno di questi dieci paesi potranno segnalare la scomparsa di un bambino. Inoltre, allo stesso numero si potranno ricevere informazioni utili sul modo di strumentazione di un possibile caso segnalato dalla persona che effettua la chiamata. 

         In Romania, le chiamate saranno ricevute dagli operatori di Focus – Il Centro Romeno per Bambini Scomparsi e Abusati Sessualmente, che sta collaborando già da tre anni, nell’affrontare queste problematiche, con la Polizia Romena. Uno dei metodi specifici usati dai rappresentanti di Focus per trovare i bambini scomparsi da molti anni, è una tecnica di “invecchiamento digitale”. Così, le fotografie dei bambini scomparsi vengono trasformate in modo da rassomigliare all’immagine che questi bambini possano avere nel presente.  Secondo l’organizzazione “Salvate i Bambini”, nell’ultimo anno sono stati segnalati oltre 3000 casi di bambini scomparsi.

Autrice: sconosciuta
Data: 25 maggio 2009
Fonte: www.evz.ro

Una romena fra i poliziotti italiani

(segue un articolo pubblicato sul giornale romeno: “Adevarul” – la traduzione in italiano è stata eseguita da Ana Maria BADEA)

Una romena, tirocinante presso il Ministero Italiano degli Interni, ha realizzato il suo sogno di lavorare nelle forze di polizia. Alla cerimonia di festeggiamento dei 157 anni dalla fondazione della Polizia Italiana, una romena è salita sul palco per raccontare la sua storia.

Madalina Iuliana Tămâianu (25 anni) da Constanta, si è laureata alla Facoltà di Matematica e Informatica presso l’Università “Ovidiu” della città natale, e ora sta seguendo il corso di Master in Economia e Comunicazione presso l’Università “Tor Vergata” di Roma . 
È stata selezionata fra 30 concorrenti per un tirocinio formativo presso il Ministero Italiano degli Interni. Lo stage è stato per la giovane romena la realizzazione del sogno di una vita: lavorare con le forze di polizia. Il compito di Mădălina è la redazione di articoli sulle varie azioni della polizia. Il rammarico di Madalina è che non può proseguire la sua carriera in Italia non essendo una cittadina italiana.

La giovane romena non vuole rinunciare al suo sogno e intende portare in Romania tutta l’esperienza accumulata. Venerdì, la polizia italiana ha festeggiato 157 anni dalla sua fondazione,  Madalina è stata invitata alla manifestazione in Piazza del Popolo a Roma per raccontare la sua esperienza.

Il Direttore del Dipartimento per la Comunicazione del Ministero degli Interni, Maurizio Masciopinto, ha presentato Mădălina come “un esempio per lo slogan della nostra festa: «C’è più sicurezza insieme! »”

Autrice: Anca Mihai
Data: 11 maggio 2009
Fonte: www.adevarul.ro

L’Apertura del Consolato Onorario di Romania ad Ancona

(segue un articolo pubblicato sul giornale romeno: “Adevarul” – la traduzione in italiano è stata eseguita da Ana Maria BADEA)

Sabato mattina è stato inaugurato ad Ancona il Consolato Onorario della Romania, con sede a Palazzo Camerata. In questa occasione, è stato nominato come Console Onorifico, l’ingegnere George Teseleanu.
 
Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato oltre 100 personalità, i rappresentanti delle autorità locali. “Si tratta del riconoscimento dell’esistenza del consolato da parte degli italiani”, ha dichiarato il nuovo console, George Teseleanu, per la redazione del giornale romeno “Adevarul”.

Secondo gli studi della CARITAS – fondazione della Chiesa Cattolica – la comunità romena in Italia ha 625.278 membri registrati presso gli Uffici dell’Anagrafe. Nelle regioni situate lungo le coste del Mare Adriatico, i romeni sono circa 30.000. Uno degli obiettivi del nuovo consolato è quello di registrare la densità dei romeni per regione, nonché il loro profilo.

“Prima di tutto, ci interessa, il numero dei bambini romeni che frequentano le scuole, al fine di estendere anche nelle Marche il progetto del governo di introdurre per loro corsi di lingua, cultura e civiltà romena,” ci confessa il console Teseleanu.

Oltre alla realizzazione di chiese romene di qualsiasi rito ecumenico, un altro obiettivo è la realizzazione di un fondo librario che potrebbe diventare una risorsa per le future biblioteche di libri in lingua romena.

Autrice: Anca Mihai
Data: 11 maggio 2009
Fonte: www.adevarul.ro

I Romeni vogliono la cittadinanza italiana per scappare dalla burocrazia

(segue un articolo pubblicato sul giornale romeno: “Adevarul” – la traduzione in italiano è stata eseguita da Ana Maria BADEA)

Nel 2007 il numero delle domande è raddoppiato rispetto all’anno precedente e il tempo di attesa è sempre più lungo.
 
Le informazioni diffuse dal Ministero Italiano degli Interni dimostrano che tra il 1980 e la fine del 2007, hanno ottenuto il passaporto italiano più di 246.000 immigrati. Solo nel 2007, le domande sono state oltre 40.000, il doppio dell’anno precedente.

Nello stesso anno, 38.500 stranieri hanno ottenuto la cittadinanza richiesta negli anni precedenti, con 2.500 persone in più rispetto all’anno 2006. Di questi, la maggior parte (31.609) sono diventati cittadini italiani a seguito di un matrimonio con un cittadino della penisola, e 6857 tramite la naturalizzazione (cioè, tramite la domanda presentata dopo 10 anni di residenza sul territorio italiano).

Nel 2007, tra le prime nazioni che hanno fatto domanda per ricevere la cittadinanza italiana sono: Marocco (3850), Romania (3509), seguite dall’Albania (2605), Argentina (2410), Brasile (1928), Ucraina (1.389) , Cuba (1355) e Polonia (1255).

La rinuncia alla cittadinanza romena era obbligatoria e costava 350 euro.

Sorin Marinescu (58 anni) vive in Italia dal 1979. Dopo dieci anni di residenza in Italia, ha inoltrato la richiesta per la cittadinanza italiana e ha ricevuto una risposta positiva dopo 3 anni. “In quel periodo”, dice Sorin Marinescu, “questi erano i tempi di attesa per il passaporto italiano. Per coloro che inoltravano la domanda dopo il matrimonio con un cittadino italiano, i tempi di attesa erano ridotti della metà”.

Molti mesi si perdevano per la rinuncia alla cittadinanza romena, una cosa obbligatoria a quel tempo. “Stavamo vivendo a Palermo,” racconta Mihai Spinei (60 anni), “e per qualsiasi documento dovevamo andare all’ambasciata, a Roma. Lì, ho inoltrato la domanda di rinuncia alla cittadinanza per la quale ho pagato 700.000 sterline, circa 350 euro. Per tutte queste tappe ho impiegato più di un anno”.

Per Dorina Florea, 49 anni, da Alba-Iulia, è stato molto più semplice: si è sposata con un cittadino italiano nel ’82 quando è arrivata in Italia, e ha ricevuto la cittadinanza automaticamente dopo pochi mesi. Grazie al passaporto italiano, è stata in grado di entrare nella polizia municipale, vicino Torino, dove lavora anche oggi.

I Rumeni vogliono sfuggire ai problemi burocratici dovuti alla cittadinanza straniera.

Adesso il tempo di attesa è più lungo. Luminiţa Galan (39 anni) di Copşa Mică, lavora in Italia dal 2001. Nello stesso periodo si è sposata con un italiano, ma per ottenere la cittadinanza italiana ha dovuto aspettare sette anni. Quest’anno ha prestato giuramento davanti al sindaco di Pragelato, nelle vicinanze di Torino, che le ha donato la Costituzione italiana e una bandiera.

Dopo sette anni, i motivi per i quali aveva richiesto la cittadinanza italiana (il rinnovo del permesso di soggiorno) non esistono più: “volevo ottenere la cittadinanza per sfuggire all’incubo del rinnovo del permesso di soggiorno. Dovevo rinnovarlo ogni due anni e la procedura era molto difficile. Non pensavo allora che nel 2007 non avremmo avuto più bisogno del permesso di soggiorno “, afferma Luminiţa che oggi è il proprietario di un negozio di prodotti alimentari a Pragelato (Piemonte).

Molti hanno ora la doppia cittadinanza

Nonostante abbia voluto ottenere ancora un’altra cittadinanza, Luminiţa è col pensiero al suo paese. Sul cartello di fronte all’entrata del negozio, accanto all’iscrizione “negozio di prodotti alimentari tipici italiani e romeni” ha apposto lo stemma e la bandiera della Romania.

Tuttavia Luminiţa vede un vantaggio in più: la sua assicurazione medica è illimitata; finora, essa scadeva alla scadenza del contratto di lavoro. “Ora, dato che ho ottenuto la cittadinanza italiana, stavo pensando di candidarmi come consigliere comunale”, dice Luminiţa.

Oltre al rinnovo del permesso di soggiorno, i romeni dovevano confrontarsi anche con altri problemi: “C’erano molte altre situazioni in cui si verificavano problemi burocratici a causa della cittadinanza extracomunitaria”, racconta Sorin Marinescu, “per esempio, per ottenere qualsiasi tipo di visto per i paesi europei, per viaggiare ovunque oppure per i documenti di identificazione”.
Per qualsiasi cosa dovevi faticare di più”. Anche Sorin ha la doppia cittadinanza: “Anche se vivo in Italia da tanto tempo, rimango lo stesso un romeno”.

Autrici: Delia Cosereanu e Elena Halcu 
Data: 27 aprile  2009
Fonte: www.adevarul.ro

Hacker romeno, impiegato dalla Procura Italiana

(segue un articolo pubblicato sul giornale romeno: “Evenimentul Zilei – la traduzione in italiano è stata eseguita da Ana Maria BADEA)

Gabriel Bogdan Ionescu, un giovane di 22 anni, di Craiova, aiuterà le autorità italiane a contrastare le infrazioni informatiche, scrive il Corriere della Sera. 

Il giovane, chiamato dalla stampa italiana “il campione dell’informatica” ed “il genio della matematica”, ha uno stupendo CV, che vanta di una medaglia d’oro ottenuta alla Balcaniada di matematica ed informatica,  nonché di aver ottenuto il primo risultato nella prova di ammissione all’Istituto Politecnico di Milano. Gabriel utilizzerà le sue conoscenze informatiche per rintracciare gli hacker. Secondo il suo avvocato, il giovane ha accettato l’offerta con entusiasmo. Pierpaolo Livio ha raccontato dettagliatamente le informazioni riguardo i futuri compiti di Gabriel, sottolineando che insieme alla Procura di Como, lo stesso svilupperà sistemi di sicurezza per combattere frodi come la clonazione di carte di credito e, specialmente, per identificare le persone che gestiscono siti web di pornografia minorile. 

“Sarebbe una vittoria per tutti”

 Il rappresentante legale del romeno si è dichiarato ottimista per quanto riguarda la sentenza del Tribunale, che verrà rilasciata il 5 maggio. Pierpaolo Livio ha precisato che lo scopo principale è il rilascio del giovane dalla prigione, il romeno dovrà probabilmente stare agli arresti domiciliari o alla sede Way-Log, una compagnia specializzata nell’intercettazione e la lotta contro le infrazioni informatiche, dove Gabriel svolgerà il suo lavoro.

“Non esistono ragioni per cui il giudice dovrebbe rifiutare questa possibilità. Gabriel è un genio della matematica, come viene ammesso anche dagli specialisti della Procura. Dobbiamo sfruttare questa dote eccezionale per un fine positivo”, ha evidenziato l’avvocato italiano, aggiungendo che anche il console romeno di Milano, Dinu Tiberius Mugurel, è molto contento. “Sarebbe una vittoria per tutti”, ha dichiarato quest’ultimo.

Frode di 200,000 Euro

Il romeno è stato arrestato l’anno scorso, a Craiova, insieme ad altre persone accusate di phishing e condannato a tre ani e due mesi di carcere in Bassone in provincia di Como (Lombardia).

Il giovane “geniale” ed i suoi complici sono riusciti a clonare il sito web delle Poste Italiane, ove migliaia de correntisti mandavano i dati personali. Con l’aiuto di queste informazioni, i romeni avevano accesso ai soldi depositati. In tal modo, hanno rubato 200,000 Euro circa.L’anno scorso ha ottenuto il permesso della direzione del carcere per svolgere la prova di ammissione alla facoltà. Nell’arco di solo un’ora e mezza, Gabriel ha finito il test, ottenendo 97 punti su 100.

Hacker romeni, sotto l’attenzione del FBI 

Pochi giorni fa, un altro hacker è finito sulle pagine dei giornali. Questa volta, i giornalisti americani hanno redatto il caso del romeno che ha attaccato il sito web della “New York Times”. L’hacker, conosciuto come “unu”, offriva su un blog informazioni su alcuni data-base di varie compagnie che non erano protette, a cui lui riusciva ad accervi illegalmente. Il romeno precisava che aveva modificato con successo il sito web della compagnia Symantec, approfittando di una vulnerabilità: una pubblicità inserita sulla pagina di log-in. Sulla stessa pagina venivano presentati diversi prodotti della compagnia, come Norton AntiVirus 2009 e Norton Internet Security, destinate proprio alla sicurezza del computer. Tra le compagnie che hanno subito l’attacco da “unu” c’è anche il produttore russo di software “Kaspersky” ed il quotidiano “International Herald Tribune.” 

Nel dicembre 2006, un altro hacker romeno è stato accusato per essere entrato illegalmente in oltre 150 computer appartenendo a vari istituzioni pubbliche americane, come la NASA. Nel novembre 2008, il romeno viene condannato dal Tribunale di Arad ad un anno e quatto mesi con sospensione, e con l’obbligo di pagare danni per 210.000 $ alla NASA, 16.000 $  al Dipartimento Americano di Energia e 8860 $ al Dipartimento Navale degli U.S.A. 

Nel ottobre 2008, Sergiu Daniel Popa è stato arrestato negli Stati Uniti per attacchi di phishing. I procuratori hanno richiesto una sentenza di 10 anni di reclusione ed al pagamento di una multa di 500.000 dollari. Uno dei capi di accusa è per la frode di 7000 persone, per un valore complessivo di danni di 700,000 Euro. 

Il famoso istituto FBI stava inseguendo, due anni fa, un altro hacker romeno, conosciuto come “Vlăduţ”. Questo è riuscito ad attaccare il sito web di Ebay, e una volta entrato sul forum con l’identità di un impiegato della compagnia ha deriso il sistema di sicurezza del server di Ebay.

AutriciCristina Botezatu e Ana Zidărescu
Data: 27 febbraio 2009
Fonte: www.evz.ro