{"id":119,"date":"2023-05-16T17:04:08","date_gmt":"2023-05-16T17:04:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icomprehend.it\/traduzioni\/?p=119"},"modified":"2023-11-28T14:21:14","modified_gmt":"2023-11-28T14:21:14","slug":"cittadinanza-italiana-per-matrimonio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icomprehend.it\/traduzioni\/2023\/05\/16\/cittadinanza-italiana-per-matrimonio\/","title":{"rendered":"Cittadinanza italiana per matrimonio e unione civile (documenti necessari)"},"content":{"rendered":"\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano \u00e8 disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91\/92 e successive modifiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Il coniuge straniero pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<ul>\n<li><strong>in Italia<\/strong>: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; <strong>all\u2019estero<\/strong>: tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della met\u00e0 in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;<\/li>\n\n\n\n<li>validit\u00e0 del matrimonio per l\u2019ordinamento italiano e&nbsp;trascrizione dell\u2019atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonch\u00e9 permanenza del vincolo coniugale fino all\u2019adozione del decreto;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>assenza di sentenze di condanna per reati<\/strong> per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>assenza di condanne per uno dei delitti previsti<\/strong> nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalit\u00e0 dello Stato);<\/li>\n\n\n\n<li>assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;<\/li>\n\n\n\n<li>conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del \u201c<strong>Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue\u201d (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Attualmente, i soggetti residenti all\u2019estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n\n\n\n<p>Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato, denominato <strong><a href=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/servizi\/servizi-line\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/servizi\/servizi-line\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">PORTALE SERVIZI<\/a><\/strong>, al seguente &nbsp;url:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/it\/servizi\/servizi-line\" target=\"_blank\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/it\/servizi\/servizi-line\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.interno.gov.it\/servizi\/servizi-line<\/a>&nbsp;e, effettuato il login, avr\u00e0 accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di facilitare l\u2019individuazione della Rappresentanza diplomatico consolare competente territorialmente a ricevere l\u2019istanza, all\u2019indirizzo internet sopra indicato \u00e8 presente un link di collegamento che consente all\u2019utente -dopo aver selezionato lo Stato di residenza- di scegliere, tramite un men\u00f9 a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l\u2019intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell\u2019Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016\/1191, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l\u2019esenzione della legalizzazione a condizione che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell\u2019Unione dalle autorit\u00e0 del suo Stato membro di cittadinanza):<\/p>\n\n\n\n<p>1- <strong>Atto di nascita del Paese d\u2019origine<\/strong>. Se il richiedente \u00e8 nato in Romania potr\u00e0 richiedere al Comune di nascita il rilascio dell\u2019atto sul modello plurilingue ai sensi della Convenzione di Vienna dell\u20198 settembre 1976 in quanto la Romania ha aderito alla predetta Convenzione. In tal caso il documento non necessiter\u00e0 n\u00e9 Apostille n\u00e9 traduzione in lingua italiana. Qualora l\u2019atto di nascita non sia comunque rilasciato ai sensi della Convenzione di Vienna, sul documento dovr\u00e0 essere apposta l\u2019Apostille che va richiesta alla Prefettura competente per il luogo di rilascio dell\u2019atto e la relativa traduzione del documento dovr\u00e0 essere effettuata da un traduttore giurato la cui firma dovr\u00e0 essere legalizzata da un notaio. Successivamente la traduzione dovr\u00e0 essere apostillata presso la competente Camera Notarile. <br>Qualora il richiedente non sia nato in Romania o in Italia il richiedente dovr\u00e0 contattare la nostra Rappresentanza competente per il luogo di nascita per conoscere le modalit\u00e0 delle procedure da seguire ai fini delle relative legalizzazioni\/apostille dell\u2019atto di nascita e della relativa traduzione in lingua italiana.<br>2- <strong>Certificato del casellario giudiziale del Paese d&#8217;origine e di tutti i Paesi dove il richiedente abbia vissuto dall\u2019et\u00e0 di 14 anni<\/strong>. Si rammenta che la validit\u00e0 del certificato penale \u00e8 di soli 6 mesi. In Romania il Certificato del Casellario Giudiziale viene rilasciato dalla Sezione di Polizia del luogo di nascita, residenza, o domicilio e deve essere apostillato dalla competente Prefettura, la relativa traduzione dovr\u00e0 essere effettuata da un traduttore giurato la cui firma dovr\u00e0 essere legalizzata da un notaio. Successivamente la traduzione dovr\u00e0 essere apostillata presso la competente Camera Notarile. Anche gli eventuali certificati penali di altri Paesi, dove il richiedente abbia vissuto dall\u2019et\u00e0 di 14 anni , dovranno essere muniti di relativa<br>traduzione in lingua italiana e legalizzati dalla locale Rappresentanza italiana a cui il richiedente dovr\u00e0 rivolgersi anche per conoscere le modalit\u00e0 delle procedure da seguire. N. B. In caso il richiedente abbia vissuto in Italia, lo stesso non deve procurarsi il certificato del Casellario Giudiziale italiano in quanto il<br>programma lo produce direttamente.<br>3- <strong><strong>Documento di identit\u00e0:<\/strong>&nbsp;fotocopia del passaporto in corso di validit\u00e0 (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identit\u00e0.<\/strong><br>4- <strong>Ricevuta di versamento del contributo di 250,00 euro<\/strong> mediante bonifico bancario sul conto corrente delle Poste italiane intestato a Ministero dell\u2019Interno D.L.C.I. &#8211; Cittadinanza. <br>Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020 (POSTE ITALIANE).<br>Codice swift: BPPIITRRXXX. Causale: istanza cittadinanza.<br>Il <strong>contributo di euro 250,00 <\/strong>pu\u00f2 essere versato anche tramite circuito Eurogiro sul conto corrente postale n. 809020, intestato a Ministero dell\u2019Interno D.L.C.I. &#8211; Cittadinanza, codice bic\/swift: PIBPITRA. Causale del versamento: Istanza cittadinanza.<br>5- Si informa che, con il Decreto del 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni dall\u2019art. 1, comma 1, legge 1 dicembre 2018, n. 132, che si applica anche alle istanze di cittadinanza presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992, a decorrere dal 4 dicembre 2018, il Ministero dell\u2019Interno ha confermato, <strong>quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza, la necessit\u00e0 di<br>un\u2019adeguata conoscenza della lingua italiana<\/strong>.<br>Per dimostrare tale conoscenza \u2013 <strong>richiesta al livello B1 del QCER<\/strong> \u2013 all\u2019atto della presentazione dell\u2019istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all\u2019estero, riconosciuto dal Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.<br>In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai predetti Ministeri: l\u2019<strong>Universit\u00e0 per Stranieri di Perugia<\/strong>, l\u2019<strong>Universit\u00e0 per Stranieri di Siena<\/strong>, l\u2019<strong>Universit\u00e0 di Roma Tre<\/strong> e la <strong>Societ\u00e0 Dante Alighieri <\/strong>e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.<br>Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell\u2019atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato , essi dovranno produrne copia autenticata.<br>Possono essere <strong>accettati solo certificati di conoscenza della lingua italiana rilasciati in Romania dalle seguenti strutture scolastiche<\/strong>: <strong>Istituto Italiano di Cultura di Bucarest (BUCAREST), Universit\u00e0 Ovidius<br>(COSTANTA), Comitato Dante Alighieri di Suceava (SUCEAVA), Liceul Teoretic &#8220;Jean Louis Calderon&#8221;<br>(TIMISOARA), Universit\u00e0 dell&#8217;Ovest di Timisoara (TIMISOARA)<\/strong>.<br><strong><em>N.B.: I documenti di cui ai punti 1 e 2 con le relative traduzioni devono essere scansionati ed inseriti nel programma anche nelle loro parti relative alle eventuali legalizzazioni ivi apposte.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:<\/p>\n\n\n\n<ol>\n<li>Gli stranieri (anche se residenti all\u2019estero) che abbiano sottoscritto l\u2019accordo di integrazione di cui all\u2019art. 4 bis del d.lgs. n. 286\/1998 Testo Unico Immigrazione<\/li>\n\n\n\n<li>I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all\u2019articolo 9 del medesimo testo unico<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Per conoscere gli istituti di istruzione abilitati al rilascio della richiesta certificazione si invita a consultare la pagina web dedicata del&nbsp;<\/strong><a href=\"https:\/\/italiana.esteri.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>portale della Italiana<\/strong><\/a><strong>.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dopo la presentazione della domanda per via telematica l\u2019utente verr\u00e0 convocato dalla Rappresentanza diplomatico consolare che ha ricevuto l\u2019istanza, per l\u2019identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda compresa l\u2019acquisizione in originale della documentazione allegata all\u2019istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l\u2019istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che i seguenti atti: estratto dell\u2019atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445\/2000 e da ultimo dalla legge 183\/2011.<\/p>\n\n\n\n<p>Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all\u2019Unione Europea pu\u00f2 essere esonerato dalla presentazione dell\u2019estratto dell\u2019atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano gi\u00e0 in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.<\/p>\n\n\n\n<p>In base all\u2019art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572\/93 \u00e8 facolt\u00e0 del Ministero dell\u2019Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell\u2019Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1\u00b0 giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;<\/li>\n\n\n\n<li>al Capo del dipartimento per le Libert\u00e0 Civili e l\u2019Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all\u2019estero;<\/li>\n\n\n\n<li>al Ministro dell\u2019Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Si suggerisce, ad ogni buon fine, di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.<\/p>\n\n\n\n<p>A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 \u2013 adottati ai sensi dell\u2019art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) \u2013 dall\u201911 febbraio 2017 \u00e8 possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91\/1992, anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un\u2019unione civile con cittadino\/a italiano\/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>COSA FARE DOPO AVER INSERITO LA DOMANDA<\/strong><br>Una volta che i richiedenti abbiano compilato l\u2019istanza nel portale ed abbiano allegato i documenti, in precedenza indicati, successivamente saranno opportunamente contattati da questa Cancelleria Consolare che fisser\u00e0 un appuntamento affinch\u00e9 si possa provvedere all\u2019identificazione e, nei casi prescritti dalla legge, all\u2019autentica della firma in calce alla domanda di richiesta di cittadinanza. Alla data dell\u2019appuntamento fissato presso questa Cancelleria consolare, i richiedenti dovranno presentarsi a questo Ufficio muniti dei seguenti documenti:<\/p>\n\n\n\n<p>1) originali dei predetti n. 5 documenti e delle relative traduzioni ove prevviste (atto di nascita, certificato\/i del Casellario Giudiziale, ricevuta del versamento di 250 Euro, Certificato di conoscenza della lingua italiana);<\/p>\n\n\n\n<p>2) passaporto\/C.I. in corso di validit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p>nel caso il richiedente abbia un nome diverso da quello di nascita (per es. acquisizione del cognome del marito a seguito di matrimonio) deve essere presentata anche la Dichiarazione del comune di nascita dalla quale risultino tutti i cambiamenti del cognome, con la relativa Apostille della competente Prefettura e la corrispondente traduzione in lingua italiana, anch\u2019essa debitamente legalizzata con Apostille<\/p>\n\n\n\n<p>Maggiori informazioni e istruzioni sono disponibili consultando il seguente collegamento:<br>https:\/\/cittadinanza.dlci.interno.it\/sicitt\/manuali<br><br><em>Fonte: <a href=\"https:\/\/ambbucarest.esteri.it\/ambasciata_bucarest\/it\/informazioni_e_servizi\/servizi_consolari\/cittadinanza\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/ambbucarest.esteri.it\/ambasciata_bucarest\/it\/informazioni_e_servizi\/servizi_consolari\/cittadinanza\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ambasciata d&#8217;Italia a Bucarest, Sezione consolare, Servizi Consolari, Cittadinanza<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>#cittadinanza #cittadinanzapermatrimonio #documentinecessari<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano \u00e8 disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91\/92 e successive modifiche. 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