Cittadinanza italiana per matrimonio e unione civile (documenti necessari)
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92 e successive modifiche.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
- in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all’estero: tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- validità del matrimonio per l’ordinamento italiano e trascrizione dell’atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
- assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;
- assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
- assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).
Attualmente, i soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno.
Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato, denominato PORTALE SERVIZI, al seguente url: https://www.interno.gov.it/servizi/servizi-line e, effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.
Al fine di facilitare l’individuazione della Rappresentanza diplomatico consolare competente territorialmente a ricevere l’istanza, all’indirizzo internet sopra indicato è presente un link di collegamento che consente all’utente -dopo aver selezionato lo Stato di residenza- di scegliere, tramite un menù a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l’intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.
L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016/1191, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l’esenzione della legalizzazione a condizione che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza):
1- Atto di nascita del Paese d’origine. Se il richiedente è nato in Romania potrà richiedere al Comune di nascita il rilascio dell’atto sul modello plurilingue ai sensi della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 in quanto la Romania ha aderito alla predetta Convenzione. In tal caso il documento non necessiterà né Apostille né traduzione in lingua italiana. Qualora l’atto di nascita non sia comunque rilasciato ai sensi della Convenzione di Vienna, sul documento dovrà essere apposta l’Apostille che va richiesta alla Prefettura competente per il luogo di rilascio dell’atto e la relativa traduzione del documento dovrà essere effettuata da un traduttore giurato la cui firma dovrà essere legalizzata da un notaio. Successivamente la traduzione dovrà essere apostillata presso la competente Camera Notarile.
Qualora il richiedente non sia nato in Romania o in Italia il richiedente dovrà contattare la nostra Rappresentanza competente per il luogo di nascita per conoscere le modalità delle procedure da seguire ai fini delle relative legalizzazioni/apostille dell’atto di nascita e della relativa traduzione in lingua italiana.
2- Certificato del casellario giudiziale del Paese d’origine e di tutti i Paesi dove il richiedente abbia vissuto dall’età di 14 anni. Si rammenta che la validità del certificato penale è di soli 6 mesi. In Romania il Certificato del Casellario Giudiziale viene rilasciato dalla Sezione di Polizia del luogo di nascita, residenza, o domicilio e deve essere apostillato dalla competente Prefettura, la relativa traduzione dovrà essere effettuata da un traduttore giurato la cui firma dovrà essere legalizzata da un notaio. Successivamente la traduzione dovrà essere apostillata presso la competente Camera Notarile. Anche gli eventuali certificati penali di altri Paesi, dove il richiedente abbia vissuto dall’età di 14 anni , dovranno essere muniti di relativa
traduzione in lingua italiana e legalizzati dalla locale Rappresentanza italiana a cui il richiedente dovrà rivolgersi anche per conoscere le modalità delle procedure da seguire. N. B. In caso il richiedente abbia vissuto in Italia, lo stesso non deve procurarsi il certificato del Casellario Giudiziale italiano in quanto il
programma lo produce direttamente.
3- Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.
4- Ricevuta di versamento del contributo di 250,00 euro mediante bonifico bancario sul conto corrente delle Poste italiane intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020 (POSTE ITALIANE).
Codice swift: BPPIITRRXXX. Causale: istanza cittadinanza.
Il contributo di euro 250,00 può essere versato anche tramite circuito Eurogiro sul conto corrente postale n. 809020, intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza, codice bic/swift: PIBPITRA. Causale del versamento: Istanza cittadinanza.
5- Si informa che, con il Decreto del 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 1 dicembre 2018, n. 132, che si applica anche alle istanze di cittadinanza presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992, a decorrere dal 4 dicembre 2018, il Ministero dell’Interno ha confermato, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza, la necessità di
un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per dimostrare tale conoscenza – richiesta al livello B1 del QCER – all’atto della presentazione dell’istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero, riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai predetti Ministeri: l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università per Stranieri di Siena, l’Università di Roma Tre e la Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell’atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato , essi dovranno produrne copia autenticata.
Possono essere accettati solo certificati di conoscenza della lingua italiana rilasciati in Romania dalle seguenti strutture scolastiche: Istituto Italiano di Cultura di Bucarest (BUCAREST), Università Ovidius
(COSTANTA), Comitato Dante Alighieri di Suceava (SUCEAVA), Liceul Teoretic “Jean Louis Calderon”
(TIMISOARA), Università dell’Ovest di Timisoara (TIMISOARA).
N.B.: I documenti di cui ai punti 1 e 2 con le relative traduzioni devono essere scansionati ed inseriti nel programma anche nelle loro parti relative alle eventuali legalizzazioni ivi apposte.
Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
- Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
- I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico
Per conoscere gli istituti di istruzione abilitati al rilascio della richiesta certificazione si invita a consultare la pagina web dedicata del portale della Italiana.
Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico consolare che ha ricevuto l’istanza, per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che i seguenti atti: estratto dell’atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.
Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.
In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:
- al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
- al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero;
- al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Si suggerisce, ad ogni buon fine, di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 – adottati ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) – dall’11 febbraio 2017 è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91/1992, anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano.
COSA FARE DOPO AVER INSERITO LA DOMANDA
Una volta che i richiedenti abbiano compilato l’istanza nel portale ed abbiano allegato i documenti, in precedenza indicati, successivamente saranno opportunamente contattati da questa Cancelleria Consolare che fisserà un appuntamento affinché si possa provvedere all’identificazione e, nei casi prescritti dalla legge, all’autentica della firma in calce alla domanda di richiesta di cittadinanza. Alla data dell’appuntamento fissato presso questa Cancelleria consolare, i richiedenti dovranno presentarsi a questo Ufficio muniti dei seguenti documenti:
1) originali dei predetti n. 5 documenti e delle relative traduzioni ove prevviste (atto di nascita, certificato/i del Casellario Giudiziale, ricevuta del versamento di 250 Euro, Certificato di conoscenza della lingua italiana);
2) passaporto/C.I. in corso di validità;
nel caso il richiedente abbia un nome diverso da quello di nascita (per es. acquisizione del cognome del marito a seguito di matrimonio) deve essere presentata anche la Dichiarazione del comune di nascita dalla quale risultino tutti i cambiamenti del cognome, con la relativa Apostille della competente Prefettura e la corrispondente traduzione in lingua italiana, anch’essa debitamente legalizzata con Apostille
Maggiori informazioni e istruzioni sono disponibili consultando il seguente collegamento:
https://cittadinanza.dlci.interno.it/sicitt/manuali
Fonte: Ambasciata d’Italia a Bucarest, Sezione consolare, Servizi Consolari, Cittadinanza
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